Editoriale
La crisi della libera circolazione
In relazione alle espulsioni dei Rom dalla Francia, un recente incontro a Parigi di alcuni ministri degli interni ha evocato, tra gli altri, il tema dell’espulsione di cittadini UE.
La direttiva 2004/38 prevede, all’art.7, che per soggiorni di durata superiore a 3 mesi i cittadini di Stati membri che si rechino in un altro paese membro devono dimostrare di disporre di un’assicurazione sanitaria e di risorse economiche sufficienti per il sostentamento proprio e dei famigliari, in modo da non costituire un carico per il welfare dello Stato ospitante. Le misure di allontanamento, che limitano quindi la libertà di circolazione dei cittadini UE, sono disciplinate dall’art. 27 e possono essere giustificate da minacce all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, ma tali motivi non possono essere invocati per fini economici.
Di qui il problema sollevato a Parigi, visto che il paese ospitante non ha efficaci strumenti di allontanamento nei confronti di coloro che non rispettano le condizioni poste dalla direttiva 2004/38 all’art.7 ma non rientrano nei motivi indicati dall’art. 27. Infatti, l’eventuale ricorso al welfare state nazionale per l’assenza di risorse proprie va valutato assieme ad altri elementi (durata del soggiorno, legami famigliari, integrazione, etc.) e non può di per sé costituire motivo di automatica espulsione. L’introduzione di espulsioni più semplici per i cittadini UE è auspicata anche da chi teme che il diritto alla libera circolazione risulti inficiato proprio a causa dell’opportunismo di pochi e vorrebbe regole più chiare e severe onde non alimentare politiche restrittive dei governi nei confronti di stranieri cittadini dell’UE.
Le ragioni della preoccupazione di taluni paesi membri non bastano, tuttavia, a giustificare la parzialità di modifiche normative che si limiterebbero al potenziamento degli strumenti sanzionatori a disposizione degli Stati, senza corrispettivamente ribadire e rafforzare il carattere peculiare della cittadinanza europea. Si correrebbe infatti il rischio di svuotare la portata innovativa della cittadinanza UE e la sua funzione di volano dell’integrazione – sotto profili sostanziali – tramite la circolazione, quanto più libera e semplice possibile, dei cittadini all’interno dell’Unione.
Anche la Corte di giustizia ha sostenuto che, in virtù del principio dell’effetto utile, al diritto alla libera circolazione introdotto con la cittadinanza europea deve riconoscersi una portata che vada al di là di quanto sancito dalla normativa previgente, che garantiva tale diritto ai lavoratori, imponendo requisiti ben più stringenti per gli stranieri “inattivi”. E se certo alcuni limiti possono porsi, essi non devono contrastare con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
I diritti che si accompagnano alla cittadinanza UE sono, come noto, assai limitati, anche perché essa riveste tuttora una funzione ancillare rispetto alle cittadinanze nazionali, di cui segue le regole per l’acquisizione. Sarebbe ipotizzabile, volendo essere europeisti sino in fondo, aggiungere alla cittadinanza UE una dimensione socio-economica? Sono sotto gli occhi di tutti le marcate e perduranti differenze tra i sistemi di welfare nazionali, in termini sia di spesa pubblica che di preferenze dei cittadini, e la forte gelosia per le rispettive politiche fiscali di Stati ormai privati della leva monetaria (restiamo all’eurozona). Nondimeno, in un’Unione che riconosce, complice la crisi, la necessità di un vero coordinamento delle politiche economiche, anche una riflessione di tale genere può forse non suonare come un’eresia.





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