Editoriale
Il reato di clandestinità e il suo doppio
Nell’accesa discussione innescata in Italia dall’introduzione, con il “pacchetto sicurezza” del 2009, del reato di clandestinità giunge ora una sentenza della Corte Costituzionale che chiarisce un aspetto complicato e controverso. Di che si tratta é presto detto.
La Consulta, fermo restando che dovranno essere pubblicate le motivazioni, ha stabilito l’impossibilità di sovrapporre l’aggravante per clandestinità al reato di immigrazione clandestina.
In sostanza, una cosa è il reato di immigrazione clandestina, altro è la trasformazione dello stesso in un aggravante di altri reati.
Numerosi giudici di pace avevano, infatti, sollevato questioni di costituzionalità sia quanto all’introduzione dell’aggravante di clandestinità, sia, soprattutto, in relazione al reato di immigrazione clandestina. I profili di presunta incostituzionalità riguardavano principalmente l’articolo 3 della Costituzione. Sotto il profilo del principio di eguaglianza il reato potrebbe venire contestato a stranieri in situazioni tra loro assai diverse: stranieri entrati illegalmente in territorio italiano e dediti ad attività criminosa, stranieri entrati illegalmente ma successivamente integratisi in maniera onesta, stranieri che, giunti per soggiorni di breve durata, si siano trattenuti oltre la scadenza del loro titolo di soggiorno, magari per motivi contingenti.
Più in particolare, é stata dichiarata incostituzionale l’aggravante di clandestinità introdotta nel codice penale dal “pacchetto sicurezza” del 2008, che prevede l’aumento delle pene di un terzo nel caso di reati compiuti da un immigrato clandestino. Le basi della decisione, secondo fonti ANSA, sarebbero da individuarsi negli articoli 3 e 25 della Costituzione. L’aumento della pena presenterebbe due profili di incostituzionalità. Primo, si giungerebbe a colpire due volte lo stesso soggetto, già toccato dall’apposito reato di clandestinità (introdotto dal “pacchetto sicurezza” del 2009). Secondo, l’aggravante si configurerebbe non in ragione di un “fatto materiale” – presupposto della responsabilità penale – bensì del mero status del soggetto (la presenza illegale in territorio italiano), senza che vi siano elementi oggettivi che possano indicare una maggiore gravità del reato o un’accresciuta pericolosità dell’autore.
Il giudizio della Corte non pare scardinare, quindi, uno degli elementi presentati dal governo come centrali nelle politiche migratorie italiane, appunto il reato di immigrazione clandestina. Permane, come già evidenziato in altre occasioni, un approccio eccessivamente sbilanciato sul versante della repressione dell’immigrazione clandestina e a forte rischio di inefficacia, in quanto affidato ad una macchina giudiziaria già gravata da numerosi compiti e spesso a corto di risorse umane ed economiche.





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