La politica delle barriere non regge più

In Spagna, il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un regolamento sulla partecipazione delle persone con disabilità alla vita politica ed ai processi elettorali. I punti focali sono sostanzialmente tre: accessibilità dei locali e seggi elettorali; servizio gratuito di interpretariato nella lingua dei segni ed allo stesso tempo garanzia di accessibilità comunicativa ed informativa alle campagne elettorali che devono essere corredate di sottotitoli e/o di traduzione nella lingua dei segni; servizi di assistenza telefonica accessibili. Ultimo punto riguarda l’abilitazione di un sistema di trasporti per gli elettori con disabilità motoria, qualora il seggio non sia accessibile tramite mezzi di trasporto pubblico idonei nella circoscrizione.

L’iniziativa del governo spagnolo è di indubbio valore. Rispecchia infatti uno dei principi cardine della Disability Strategy voluta dalla Commissaria V. Reding pochi mesi fa e che ha come fulcro delle azioni il concetto di accessibilità, in tutte le sue forme, anche informativa.

Ma l’Italia? La prima norma in merito è del 1957, aggiornata dalla più recente legge n. 17 del 5 febbraio 2003 che titola “Norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità”, che prevede  per le persone cieche, amputate di mani, affette da paralisi o con altri impedimenti di pari gravità la possibilità di essere aiutate nell’esercizio del loro diritto da parte di un elettore della propria famiglia o di terzi liberamente scelti dal disabile. E’ previsto che la persona detenga il certificato che attesta la disabilità, rilasciato dal medico dell’Ausl competente. Viene inoltre specificato che i comuni devono assicurare un servizio di trasporto pubblico che garantisca il raggiungimento del seggio elettorale per la persona disabile e che qualora sia riscontrato che la sezione è inaccessibile, il disabile con difficoltà motorie possa votare presso un’altra sezione del proprio comune.

In ogni caso i comuni sono tenuti al censimento delle barriere architettoniche delle sezioni elettorali, per le quali devono intervenire in modo da rendere accessibile la struttura, che non si limita soltanto all’edificio, ma anche al luogo esatto dove avviene la votazione, il quale deve essere funzionale al voto del cittadino disabile, con informazioni facilmente fruibili e che gli permettano di votare in segretezza.

Un’altra norma cardine è la Legge 22/2006 riguardante la domiciliarità del diritto di voto per alcune tipologie di disabilità molto gravi e che non possono prevedere l’allontanamento da casa. Questa legge è stato modificata due anni fa dalla Legge n. 46/2009, prevedendo solo per coloro che vengono definiti “intrasportabili” la possibilità di votare tra le mura domestiche. In questo caso l’iter burocratico è molto più complesso rispetto alle situazioni finora descritte. E’ necessario infatti passare dalla certificazione sanitaria dell’Ausl, a quella di volontà di votare a domicilio da presentare al primo cittadino del comune di residenza, il quale analizzando la documentazione dovrà inserire i nominativi dei richiedenti in appositi elenchi elettorali a cui faranno riferimento i presidenti degli uffici elettorali per raccogliere i voti al domicilio.

Ora veniamo alla nota negativa. Nessuna precisa norma è prevista per coloro che esperiscano una disabilità uditiva.

Diversamente dalla legge spagnola, quindi non esiste alcun regolamento che renda accessibile l’informazione politica alle persone sordomute. Anzi solo di recente (16 marzo scorso) è stata approvata la proposta di legge 4207 che riconosce la LIS (lingua italiana dei segni) dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato e che reca il titolo “Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana”. Speriamo che il titolo della proposta di legge guidi da ora in poi l’operato della politica per quanto riguarda l’accessibilità di tutti ai loro diritti.

Laura Zambrini – Fare Comunità