Diritto di visita per l’amico a quattro zampe
Non si può impedire ad un’anziana non autosufficiente ricoverata presso una casa di cura di vedere il proprio cane, anche se la struttura lo vieta. Lo ha stabilito il Tribunale di Varese, precisando che, nel caso in cui l’amministratore di sostegno, che per legge gestisce il patrimonio della vecchietta, non sia in grado di garantire visite periodiche con l’amico a quattro zampe, dovrà essere nominato uno speciale ausiliario preposto a questo compito. Ciò in ragione del fatto che, secondo il Giudice, «“il sentimento per gli animali” costituisce un “valore” e un “interesse” a copertura costituzionale». Senza contare che la legislazione comunitaria riconosce «l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società». Nel caso di specie, poi, “Fido” era stato il primo ed unico pensiero dell’anziana nel momento in cui si era trovata a dover abbandonare la propria abitazione. Chiedendo solo che le venisse riconosciuto il diritto di continuare a vederlo e disinteressandosi completamente del resto.





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