In Italia, non è legittimo fissare un’altezza minima come precondizione per l’assunzione di un lavoratore con mansioni prettamente amministrative. Lo ha recentemente deciso la Corte di Cassazione nell’esaminare il caso di una ragazza che si era vista negare l’impiego da parte della società che gestisce la metropolitana di Roma a causa della sua statura, inferiore a quella minima (1,55 m) prevista dal decreto del Ministero dei trasporti. n.88 del 1999. Un a discriminazione che i Supremi Giudici hanno, invece, considerato inammissibile visto che si tratta di una tipologia di lavoro prevalentemente sedentario che non richiede particolari caratteristiche fisiche. Per di più, come si legge nella sentenza, è anti costituzionale, nell’accesso ad un concorso pubblico, indicare come principio selettivo quello della medesima altezza per gli uomini e le donne.





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